Accordo›Titolo VI
Art. 82
SICUREZZA NUCLEARE
In vigore dal 26 mar 1997
SICUREZZA NUCLEARE
1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:
- misure industriali per rendere più sicure le centrali nucleari lituane;
- valutazione della fattibilità di un miglioramento della sicurezza nella centrale nucleare di Ignalina;
- miglioramento della formazione del personale;
- perfezionamento della legislazione e delle normative lituane in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione;
- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.
3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.
4. Le Parti riconoscono la necessità di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potrà ampliare la cooperazione nel settore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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