AccordoTitolo VI

Art. 77

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

In vigore dal 26 mar 1997
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative: - scambi d'informazioni sulle rispettive politiche scientifiche e tecnologiche; - organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro); - attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how; - attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le Parti; - creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca; - partecipazione della Lituania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3. Si fornisce la necessaria assistenza tecnica. 2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione. 3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.
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