AccordoTitolo VI

Art. 74

PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI

In vigore dal 26 mar 1997
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI 1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lituania. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lituania. 2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge: - la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lituania; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica; - lo scambio di informazioni sulle opportunità di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni. La Comunità potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni. 3. La Lituania si atterrà alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).
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