Accordo›Titolo VI
Art. 76
NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
In vigore dal 26 mar 1997
NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunità, al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformità.
2. A tale scopo, la cooperazione punta a:
- promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformità, riconoscendo il diritto della Lituania di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (più rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualità ambientale;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lituania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET);
- sostenere i programmi lituani di misurazione e di prova;
- promuovere gli scambi, tra le parti interessate, di informazioni tecniche e metodologiche in materia di controllo della qualità della produzione e di processi produttivi.
3. La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-76