Accordo›Titolo VI
Art. 73
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
In vigore dal 26 mar 1997
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lituania;
- la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato lituani volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dal sistema a pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione di singoli settori;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Lituania, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
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