AccordoTitolo VI

Art. 72

In vigore dal 26 mar 1997
1. La Comunità e la Lituania sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lituania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lituania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, agli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonché con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.
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