Accordo
Art. 67
In vigore dal 26 mar 1997
1. A norma del presente articolo e dell'allegato XIX, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La Lituania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all' del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.
3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all', la Lituania aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XIX, paragrafo 1), delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.
4. In caso di problemi in materia di proprietà intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-67