Accordo

Art. 64

In vigore dal 26 mar 1997
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Lituania: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Lituania, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli del trattato che istituisce la Comunità europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso i diritto derivato. 3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2. Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'Accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT. 4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lituania venga valutato tenendo conto del fatto che la Lituania va assimilata alle regioni della Comunità di cui all', paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Lituania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato. 5. per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III: - la disposizione del paragrafo 1, iii) non si applica; - le pratiche contrarie al paragrafo 1, i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio. 6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e - non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la Lituania possono prendere misure appropriate previa consultazione nell'ambito del Consiglio di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, iii) del presente articolo, tali misure appropriate qualora si applichi in materia il GATT, possono essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti. 7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-64

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