AccordoTitolo V

Art. 61

In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti purchè la transazione all'origine del pagamento riguardi movimenti di beni, servizi o persone tra le Parti liberalizzati a norma del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-61

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Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995. — Testo vigente | Portale Normativo