Accordo
Art. 57
In vigore dal 26 mar 1997
Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini della Lituania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-57