AccordoTitolo V

Art. 62

In vigore dal 26 mar 1997
1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la liquidazione e il rimpatrio degli investimenti connessi allo stabilimento in Lituania di cittadini della Comunità come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II sono liberalizzati. Fatta salva la disposizioni precedente, la circolazione dei capitali per tutti questi investimenti viene completamente liberalizzata entro la fine del periodo transitorio di cui all'. 2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lituania garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio. Ciò si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Lituania, a decorrere dalla fine del periodo transitorio di cui all', evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti connessi tra residenti della Comunità e della Lituania nonché di rendere più restrittivo il regime esistente. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non impediscono alla Lituania di applicare restrizioni sugli investimenti all'estero da parte di cittadini e società della Lituania. Ciò, tuttavia, non osta alla liquidazione o al rimpatrio degli investimenti effettuati in Lituania e dei prodotti da essi derivati. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti si consultano sul mantenimento di dette restrizioni, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria. 5. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Lituania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-62

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