Accordo
Art. 69
In vigore dal 26 mar 1997
Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lituania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lituania a quella della Comunità. La Lituania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-69