Accordo›Titolo VI
Art. 90
RICICLAGGIO DEL DENARO
In vigore dal 26 mar 1997
RICICLAGGIO DEL DENARO
1. Le Parti riconoscono la necessità di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-90