Accordo
Art. 1
In vigore dal 26 mar 1997
ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI LITUANIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso
denominati "Stati membri", e
la COMUNITÀ EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunità",
che agiscono nel quadro dell'Unione europea,
da una parte,
e la REPUBBLICA DI LITUANIA, in appresso denominata "Lituania",
dall'altra,
RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;
RICONOSCENDO che la Comunità e la Lituania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intesa e duratura, basata sulla reciprocità, che consenta alla Lituania di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni già avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;
CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le libertà politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lituania che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE) e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato;
CONCORDI nel ritenere che la Lituania abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguirà su questa via;
CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;
DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonché la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE e dell'OSCE;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;
RICONOSCENDO la necessità di portare avanti, con l'aiuto della Comunità, la riforma politica ed economica in Lituania;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lituania ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;
RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo è inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lituania;
RICONOSCENDO la necessità di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un più vasto contesto regionale;
CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
PREVEDENDO che l'accordo creerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;
TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;
DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;
RICORDANDO che la Lituania è associata all'Unione europea occidentale (UEO) dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO);
RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilità in Europa può dare alla stabilità e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;
TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Lituania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attività illegali;
RICONOSCENDO che la Lituania intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, a giudizio delle Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiuterà a conseguire questo obiettivo;
TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lituania, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunità e la Lituania, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;
- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando così lo sviluppo economico dinamico e la prosperità della Lituania;
- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale e della cooperazione per la prevenzione delle attività illegali, nonché dell'assistenza della Comunità alla Lituania;
- sostenere gli sforzi della Lituania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lituania nell'Unione europea. A tal fine, la Lituania dovrà adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;
- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.
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