Accordo
Art. 50
In vigore dal 26 mar 1997
Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Lituania l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Lituania e nella Comunità, il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche.
Il Consiglio di associazione può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-50