Accordo›Titolo VI
Art. 80
80 / 132PESCA
In vigore dal 26 mar 1997
PESCA
1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania.
2. La cooperazione tiene conto in particolare:
- dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;
- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;
- della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;
- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;
- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lituania mediante la creazione di joint venture;
- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;
- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;
- dell'introduzione in Lituania delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);
- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;
- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.
Storico versioni
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