Art. 80 · PESCA
AccordoTitolo VI

Art. 80

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PESCA

In vigore dal 26 mar 1997
PESCA 1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Lituania. 2. La cooperazione tiene conto in particolare: - dell'avvio di attività sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico; - della tradizionale cooperazione in materia di pesca; - della necessità di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione; - dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia; - della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lituania mediante la creazione di joint venture; - dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessità di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione; - dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how; - dell'introduzione in Lituania delle norme CE in materia di qualità della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi); - degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonché sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca; - della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-80