AccordoTitolo VII

Art. 75

Turismo

In vigore dal 29 mar 1996
Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilità di avviare operazioni congiunte.
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