AccordoTitolo VII

Art. 74

Cooperazione sociale

In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione include quanto segue: - insegnamento e formazione in materia di sanità e di sicurezza, insistendo sui settori di attività ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di gravi incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonché sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Russia. Dette riforme dovranno introdurre in Russia metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale. È prevista anche un'assistenza tecnica per creare istituzioni di previdenza sociale onde agevolare il graduale passaggio a un sistema che combini le forme di prevenzione contributiva con l'assistenza sociale, nonché sviluppare i rispettivi organismi non governativi che forniscono servizi sociali.
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