Accordo›Titolo VII
Art. 77
Infrastrutture di comunicazione, computerizzazione e informazione
In vigore dal 29 mar 1996
Infrastrutture di comunicazione, computerizzazione e informazione 1. Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mezzi di comunicazione, e prendono misure atte a stimolare un efficace scambio di informazioni.
Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità e fornire agli operatori commerciali informazioni specializzate.
2. Le Parti cercano di ampliare e rafforzare la cooperazione per creare infrastrutture adeguate in materia di informazione. A tal fine, esse:
- scambiano informazioni sulle politiche volte a creare infrastrutture nel settore, compresi gli aspetti normativi;
- vagliano le possibilità di attuare progetti comuni di ricerca e sviluppo sulle tecnologie di informazione e di comunicazione; esse creano inoltre infrastrutture di informazione adeguate alle esigenze dell'economia di mercato, tenendo conto del potenziale di conversione delle imprese russe e dell'interesse di questo paese in materia di informatizzazione, nonché della compatibilità con le infrastrutture comunitarie;
- avviano programmi comuni per la formazione di specialisti nelle tecnologie e nei servizi d'informazione;
- promuovono l'applicazione delle norme tecniche, dei sistemi di certificazione e degli orientamenti normativi europei.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-77