AccordoTitolo VII

Art. 78

Dogane

In vigore dal 29 mar 1996
Dogane 1. La cooperazione mira a rendere compatibili i sistemi doganali delle Parti. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le Parti; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Russia; - il sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informatici per le dogane, anche ai punti di controllo; - assistenza reciproca e azioni comuni per le merci "a doppio uso" e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. All'occorrenza, viene fornita assistenza tecnica. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare agli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 2.
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