Accordo›Titolo VII
Art. 78
Dogane
In vigore dal 29 mar 1996
Dogane
1. La cooperazione mira a rendere compatibili i sistemi doganali delle Parti.
2. Sono previsti in particolare:
- scambi di informazioni;
- il miglioramento dei metodi di lavoro;
- armonizzazione e la semplificazione delle procedure doganali per le merci oggetto di scambi tra le Parti;
- il collegamento tra i sistemi di transito della Comunità e della Russia;
- il sostegno all'introduzione e alla gestione di moderni sistemi informatici per le dogane, anche ai punti di controllo;
- assistenza reciproca e azioni comuni per le merci "a doppio uso" e quelle oggetto di limitazioni non tariffarie;
- l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione.
All'occorrenza, viene fornita assistenza tecnica.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare agli , l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti per le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 2.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-78