Accordo›Titolo VII
Art. 76
Piccole e medie imprese
In vigore dal 29 mar 1996
Piccole e medie imprese
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e di promuovere la cooperazione tra PMI della Comunità e della Russia.
2. Le Parti incoraggiano gli scambi di informazioni e di know-how in settori quali:
- le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali, finanziarie e altre necessarie per creare ed espandere le PMI nonché la cooperazione transfrontaliera;
- la fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI quali la formazione alla gestione e alla commercializzazione, la contabilità, il controllo della qualità e la creazione e il potenziamento delle agenzie che offrono tali servizi;
- l'avvio di contatti stabili e ininterrotti tra operatori comunitari e russi per migliorare il flusso di informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera, segnatamente tramite l'accesso alla Rete europea di cooperazione commerciale e gli Eurosportelli, sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti. Le Parti collaborano strettamente per far sì che siano rispettate le condizioni di accesso alle reti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-76