Accordo›Titolo VII
Art. 71
Servizi postali e telecomunicazioni
In vigore dal 29 mar 1996
Servizi postali e telecomunicazioni
1. Le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione nel settore al fine di integrare gradualmente, a livello tecnico, le rispettive reti delle poste e telecomunicazioni. A tal fine, esse provvedono in particolare a:
- scambiare informazioni sui servizi delle poste e telecomunicazioni nonché sulle politiche in materia di trasmissioni radiotelevisive;
- scambiare informazioni tecniche e di altra natura, a impartire una formazione in materia di gestione e a fornire consulenze;
- trasferire tecnologie e know-how;
- far sì che i competenti organismi di entrambe elaborino e attuino progetti comuni;
- promuovere le nuove infrastrutture di comunicazione, soprattutto per soddisfare le esigenze delle istituzioni commerciali e pubbliche;
- far adottare le norme tecniche, i sistemi di certificazione e gli orientamenti normativi europei;
- collaborare per garantire le comunicazioni in circostanze critiche e consultarsi per elaborare orientamenti in base ai quali gli operatori possano cooperare in caso di catastrofi, ecc.
2. Queste attività riguarderanno, in particolare, i seguenti settori prioritari:
- sviluppo e modernizzazione di un settore integrato delle telecomunicazioni in Russia nel quadro delle riforme del mercato e creazione di un'appropriata base normativa;
- modernizzazione della rete di telecomunicazioni russa e sua integrazione a livello tecnico nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione per sviluppare i sistemi di scambi di informazioni e di trasmissione dei dati tra organizzazioni comunitarie e russe;
- integrazione a livello tecnico delle reti transeuropee di telecomunicazioni;
- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi russi, compresi gli aspetti giuridici e normativi;
- adeguamento dei servizi delle telecomunicazioni, delle poste e della radiotelevisione al mutato contesto economico di entrambe le Parti, comprese le strutture organizzative, la strategia e la pianificazione, le politiche tariffarie e le politiche in materia di commesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-71