Accordo›Titolo VII
Art. 70
Trasporti
In vigore dal 29 mar 1996
Trasporti
Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti.
Scopo della cooperazione, tra l'altro, è ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto della Russia migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilità dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema di trasporto più globale.
La cooperazione comprende:
- l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale;
- la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, di navigazione, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti;
- la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale;
- la promozione di programmi comuni di ricerca e sviluppo;
- la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-70