AccordoTitolo VII

Art. 68

Edilizia

In vigore dal 29 mar 1996
Edilizia Le Parti cooperano nel settore dell'industria edilizia, segnatamente nei comparti di cui agli del presente accordo. La cooperazione si prefigge, tra l'altro, di modernizzare e ristrutturare il settore edilizio russo secondo i principi dell'economia di mercato e tenendo debitamente conto degli aspetti sanitari, di sicurezza e ambientali connessi.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-68

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