Accordo›Titolo VII
Art. 65
Energia
In vigore dal 29 mar 1996
Energia
1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei.
2. La cooperazione riguarda, fra l'altro:
- il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide;
- la definizione di una politica energetica;
- il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato;
- l'introduzione della serie di condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico;
- la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia;
- l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, fra cui l'allacciamento alle reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica;
- l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali;
- il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia;
- la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.
Storico versioni
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