AccordoTitolo VII

Art. 65

Energia

In vigore dal 29 mar 1996
Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - il miglioramento della qualità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, secondo modalità economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione della serie di condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche, fra cui l'allacciamento alle reti di distribuzione del gas e dell'energia elettrica; - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-65

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo