AccordoTitolo VII

Art. 63

Istruzione e formazione

In vigore dal 29 mar 1996
Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione nella Russia; - la formazione dei quadri e degli alti funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra università nonché tra università e imprese; - la mobilità di insegnanti, laureati, giovani scienziati e ricercatori, amministratori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue della Comunità e della Russia; - la formazione postuniversitaria degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - lo scambio dei metodi di formazione e l'uso di metodi e materiale moderni in materia; - lo sviluppo dell'istruzione a distanza e delle nuove tecnologie d'insegnamento; - la formazione degli insegnanti. 3. Ciascuna Parte può partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si potrebbero stabilire quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Russia al programma TEMPUS della Comunità.
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