Accordo›Titolo VII
Art. 63
Istruzione e formazione
In vigore dal 29 mar 1996
Istruzione e formazione
1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali, sia nel settore pubblico che in quello privato.
2. La cooperazione si prefigge in particolare:
- l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione nella Russia;
- la formazione dei quadri e degli alti funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire;
- la cooperazione tra università nonché tra università e imprese;
- la mobilità di insegnanti, laureati, giovani scienziati e ricercatori, amministratori e dei giovani in genere;
- la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati;
- l'insegnamento delle lingue della Comunità e della Russia;
- la formazione postuniversitaria degli interpreti;
- la formazione dei giornalisti;
- lo scambio dei metodi di formazione e l'uso di metodi e materiale moderni in materia;
- lo sviluppo dell'istruzione a distanza e delle nuove tecnologie d'insegnamento;
- la formazione degli insegnanti.
3. Ciascuna Parte può partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si potrebbero stabilire quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione della Russia al programma TEMPUS della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-63