Accordo›Titolo VII
Art. 58
Promozione e tutela degli investimenti
In vigore dal 29 mar 1996
Promozione e tutela degli investimenti
1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunità e degli Stati membri, si avvierà una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimento.
2. La cooperazione si prefiggerà in particolare:
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accorsi per la promozione e la tutela degli investimenti;
- la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e la Russia di accodi per evitare la doppia imposizione;
- gli scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti, tra l'altro sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
- gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e pratiche amministrative in materia di investimenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-58