Accordo›Titolo VI
Art. 53
Concorrenza
In vigore dal 29 mar 1996
Concorrenza
1. Le Parti decidono di collaborare per compensare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora pregiudichino gli scambi tra la Comunità e la Russia.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1:
2.1. Le Parti adottano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione.
2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti all'esportazione che favoriscono determinate imprese o la produzione di prodotti diversi dai prodotti primari. Esse si dichiarano inoltre disposte a introdurre, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, norme rigorose, compreso il divieto puro e semplice di alcuni tipi di aiuti, per quanto riguarda gli altri aiuti che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunità e la Russia. Dette categorie di aiuti e le norme applicabili a ciascuna saranno definite congiuntamente entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti o su casi particolari di aiuti di Stato.
2.3. Nel corso di un periodo transitorio che scadrà dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Russia può prendere misure contrarie alla seconda frase del paragrafo 2.2, purchè tali misure siano introdotte e applicate nei casi definiti all'allegato 9.
2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini e le loro società per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti.
Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o la Russia concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte ne mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunità e la Russia in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese.
2.5. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.4.
3. Su richiesta della Comunità o della Russia, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2.
4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole.
5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all', per ovviare alle distorsioni negli scambi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-53