Accordo

Art. 50

In vigore dal 29 mar 1996
Fatti salvi gli , nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o della Russia a entrare o a soggiornare sul territorio della Russia o della Comunità in qualsiasi funzione, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di società russe a impiegare cittadini russi sul territorio della Comunità; - le consociate o filiali russe di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Russia; - le società russe o le consociate o filiali comunitarie di società russe a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini russi che lavoreranno per o sotto il controllo di altre persone; - le società comunitarie o le filiali o consociate russe di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavorano per o sotto il controllo di altre persone.
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