Accordo
Art. 50
24 / 126In vigore dal 29 mar 1996
Fatti salvi gli , nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza:
- i cittadini degli Stati membri o della Russia a entrare o a soggiornare sul territorio della Russia o della Comunità in qualsiasi funzione, segnatamente come azionisti o soci di una società, come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi;
- le consociate o filiali comunitarie di società russe a impiegare cittadini russi sul territorio della Comunità;
- le consociate o filiali russe di società comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Russia;
- le società russe o le consociate o filiali comunitarie di società russe a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini russi che lavoreranno per o sotto il controllo di altre persone;
- le società comunitarie o le filiali o consociate russe di società comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini degli Stati membri che lavorano per o sotto il controllo di altre persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-50