Accordo
Art. 48
In vigore dal 29 mar 1996
Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purchè non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo.
Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-48