Accordo

Art. 47

In vigore dal 29 mar 1996
Il Consiglio di cooperazione può fare raccomandazioni per l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di servizi in funzione dello sviluppo dei settori terziari delle Parti e degli altri impegni da esse assunti a livello internazionale, segnatamente alla luce dei risultati finali dei negoziati dell'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS".
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