Accordo

Art. 43

In vigore dal 29 mar 1996
Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno concludere accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonché sulla fornitura di servizi di trasporto, laddove tali condizioni non siano già previste dal presente accordo. Detti accordi specifici possono applicarsi a più di un modo di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo