Accordo

Art. 39

In vigore dal 29 mar 1996
1. Per quanto riguarda il trasporto marittimo, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sul Codice di comportamento per le conferenze di linea applicabili alle Parti. Le agenzie non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantochè si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare, nei loro scambi commerciali, le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri e l'ex Unione Sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa e le navi di linea, senza però precludere la possibilità di introdurre dette clausole per le navi commerciali di linea in circostanze eccezionali, quando ciò sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilità di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonché gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi utilizzate per il trasporto di merci, passeggeri o misto e che battono bandiera dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti alle navi straniere, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari di questi porti nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. 3. Le Parti decidono di avviare negoziati, dopo l'entrata in vigore del presente accordo e al più tardi il 31 dicembre 1996, sull'apertura graduale delle idrovie di ciascuna di esse ai cittadini e alle agenzie marittime dell'altra Parte nel quadro della libera prestazione dei servizi internazionali mare-fiume.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-39

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