Accordo
Art. 38
In vigore dal 29 mar 1996
1. Per i settori elencati nell'allegato 5, ciascuna Parte può regolamentare le condizioni per la fornitura di servizi transfrontalieri sul suo territorio. Trattandosi di normative di applicazione generale, è necessaria un'applicazione equa, obiettiva e imparziale.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni degli .
3. Al più tardi entro la fine del terzo anno dalla firma dell'accordo, le Parti esaminano in sede di Consiglio di cooperazione:
- le misure introdotte da ciascuna di esse dopo la firma dell'accordo, riguardanti la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all', e
- se sia possibile per le Parti assumere:
= l'obbligo di non prendere misure o avviare azioni tali da rendere
le condizioni per la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all' più restrittive rispetto alla situazione esistente al momento dell'esame, o
= altri obblighi che ne limitino la libertà di azione,
nei settori concordati tra le Parti riguardo agli impegni assunti all'.
Qualora, dopo questo esame, una Parte ritenga che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendono la situazione nettamente più restrittiva, per quanto riguarda la fornitura dei servizi transfrontalieri di cui all', rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo, questa Parte può chiedere all'altra di avviare consultazioni. In tal caso, si applicano le disposizioni della Parte A dell'allegato 8.
4. Ai fini del presente articolo, si prendono le misure indicate alla Parte B dell'allegato 8.
5. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'. Le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-38