Accordo

Art. 33

In vigore dal 29 mar 1996
Le Parti riconoscono che è importante concedersi reciprocamente il trattamento nazionale in materia di stabilimento e, ove non previsto, di attività delle rispettive società sui loro territori e decidono di perseguire questo obiettivo ricercando una soluzione reciprocamente soddisfacente e basandosi sulle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-33

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