Accordo

Art. 30

In vigore dal 29 mar 1996
Ai fini del presente accordo: a) per "stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o russe ai sensi della lettera h) del presente articolo di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali in Russia o nella Comunità. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all', per "stabilimento" s'intende il diritto per le società comunitarie o russe ai sensi della lettera h) del presente articolo di intraprendere attività economiche aprendo consociate o filiali in Russia o nella Comunità, dopo aver ottenuto una licenza dalle autorità competenti in conformità della legislazione e delle normative applicabili in ciascuna delle Parti; b) per "consociata" di una società si intende una società controllata dalla prima; c) per "attività economiche" s'intendono le attività di natura industriale, commerciale e professionale, compresi i servizi finanziari; d) per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione; e) per "consociata comunitaria" o "consociata russa" s'intende rispettivamente una "società comunitaria" o una "società russa", come definita in appresso, che sia al tempo stesso una consociata, rispettivamente, di una "società russa" o di una "società comunitaria"; f) per cittadino di uno Stato membro o della Russia s'intende una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Russia conformemente alle rispettive legislazioni; g) per "attività" s'intendono le attività economiche. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all', per "attività" s'intende il proseguimento di tutte le attività economiche autorizzate dalla licenza rilasciata alla società dalle autorità competenti conformemente alle leggi e normative vigenti in ciascuna delle Parti; h) per "società comunitaria" o "società russa" s'intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Russia che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività sul territorio della Comunità o della Russia. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Russia che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunità o della Russia viene considerata una società comunitaria o russa se le sue attività sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o della Russia. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo o del capitolo III le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Russia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Russia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Russia in conformità delle rispettive legislazioni. Ai fini della presente disposizione, si considera che rientrano nel trasporto marittimo internazionale le operazioni di trasporto intermodale che implicano una tratta marittima, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalità per il trasporto di merci e di passeggeri con altri mezzi di trasporto. i) Ai sensi dell' e dell'allegato 7, per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, l'espressione "consociata russa" o "consociata comunitaria", definita alla lettera e), indica una consociata che è una banca in conformità, rispettivamente, della legislazione della Russia o di uno Stato membro. Ai sensi dell' e dell'allegato 7, per i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, l'espressione "società comunitaria" o "società russa", definita alla lettera h), indica una società che è una banca in conformità, rispettivamente, della legislazione di uno Stato membro o della Russia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo