Accordo›Titolo IV
Art. 25
In vigore dal 29 mar 1996
Le misure prese in conformità dell' non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Russia qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini degli Stati membri o della Russia.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-25