AccordoTitolo IV

Art. 25

In vigore dal 29 mar 1996
Le misure prese in conformità dell' non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Russia qualora detti accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini degli Stati membri o della Russia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-25

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo