Accordo›Titolo IV
Art. 24
Coordinamento della previdenza sociale
In vigore dal 29 mar 1996
Coordinamento della previdenza sociale
Le Parti concludono accordi al fine di:
1) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalità russa legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro e, se del caso, per i loro familiari legalmente residenti nello stesso territorio. Dette disposizioni devono garantire in particolare che:
- tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità nonché per l'assistenza medica a favore di detti lavoratori e, se del caso, dei loro familiari;
- tutte le pensioni di vecchiaia e di reversibilità e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali, o pensioni per l'invalidità che ne consegue, siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati debitori;
- se del caso, i lavoratori in questione ricevano assegni
familiari per i summenzionati membri della loro famiglia;
2) adottare, secondo le condizioni e modalità applicabili, in Russia, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Russia e ai loro familiari legalmente residenti in tale paese, un trattamento simile a quello di cui al secondo e terzo trattino del paragrafo 1).
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-24