Accordo›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 29 mar 1996
1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
2. Conformemente alle condizioni e procedure applicabili in Russia, questo paese concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-23