Accordo

Art. 28

In vigore dal 29 mar 1996
1. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra si concedono reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo per le società che si stabiliscono sul loro territorio. 2. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 3, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri concedono alle consociate comunitarie delle società russe un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle altre società comunitarie oppure, se più favorevole, alle società comunitarie consociate di società di paesi terzi. 3. Fatte salve le riserve elencate all'allegato 4, conformemente alle sue legislazioni e normative, la Russia concede alle consociate russe delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle altre società russe oppure, se più favorevole, alle società russe consociate di società di paesi terzi. 4. Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, concedono rispettivamente alle filiali delle società russe e comunitarie un trattamento non meno favorevole, per la loro attività, di quello concesso alle filiali di società dei paesi terzi. 5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attività specifici per le consociate di società dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 2 e 3 le società stabilite nella Comunità e in Russia alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le società stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
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