Accordo
Art. 29
In vigore dal 29 mar 1996
Le disposizioni dell' del presente accordo e le seguenti disposizioni si applicano ai servizi bancari e assicurativi di cui all'allegato 6.
1. Per quanto riguarda i servizi bancari di cui all'allegato 6, parte B, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell', paragrafo 1 in materia di stabilimento esclusivamente mediante la creazione di consociate e ai sensi dell', paragrafo 3 viene specificata all'allegato 7, parte A.
Per quanto riguarda i servizi assicurativi di cui all'allegato 6, parte A, la natura del trattamento concesso dalla Russia ai sensi dell', paragrafo 1 viene specificata all'allegato 7, parte B.
2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente accordo, alle Parti non viene impedito di prendere misure cautelari, ad esempio per tutelare investitori, depositanti, titolari di polizze assicurative o persone nei cui confronti un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Non ci si può avvalere di tali misure per eludere gli obblighi imposti alle Parti dall'accordo.
Nessuna disposizione dell'accordo può essere invocata per chiedere a una Parte di rivelare informazioni inerenti agli affari e ai conti dei singoli clienti o informazioni riservate o esclusive in possesso di organismi pubblici.
3. Fatte salve le disposizioni della Parte A, paragrafo 1, lettere d) e e) e dell'allegato 7, la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, evitano di adottare nuove normative o misure tali da introdurre una discriminazione o aggravarla rispetto alla situazione esistente alla data della firma dell'accordo per quanto riguarda le condizioni di stabilimento delle società dell'altra Parte sul territorio rispetto alle loro società.
Le Parti decidono di includere nell'idea di "aggravare la discriminazione" il peggioramento, il prolungamento o il ripristino delle condizioni discriminatorie dopo l'attuale periodo di applicazione.
4. Ai fini del presente accordo e per quanto riguarda le attività bancarie, una società viene considerata una consociata russa di una società comunitaria se quest'ultima detiene oltre il cinquanta per cento (50%) del suo capitale azionario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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