Accordo
Art. 51
In vigore dal 29 mar 1996
1. A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi del GATS, il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtù del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non può comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.
2. Fatto salvo il carattere automatica delle disposizioni del paragrafo 1, la Parte che ha contratto obblighi a norma del GATS informa l'altra delle disposizioni e degli adeguamenti che ne conseguono per il presente accordo.
3. Entro un mese dalla data in cui riceve dalla Parte che ha assunto obblighi a norma del GATS le informazioni di cui al paragrafo 2, l'altra Parte può notificare alla prima che intende adeguare i propri obblighi previsti dal presente Titolo, procedendo nel modo seguente:
- se un settore di servizi, un sottosettore o un modo di fornitura di servizi è stato escluso dall'accordo, oppure se la sua portata è stata limitata o subordinata a determinate condizioni a norma del paragrafo 1, si può precedere alla medesima esclusione o riduzione, oppure applicare condizioni identiche o simili, per lo stesso settore, sottosettore o modo di fornitura.
4. La seconda Parte deve procedere a questi adeguamenti per ristabilire un equilibrio tra gli obblighi di entrambe le Parti.
5. Qualora una Parte ritenga che gli adeguamenti effettuati a norma del paragrafo 3 non abbiano riequilibrato gli obblighi tra le Parti, può chiedere all'altra di avviare consultazioni entro 30 giorni al fine di trovare una soluzione soddisfacente apportando altri opportuni adeguamenti ai suoi obblighi a norma del presente Titolo.
6. Se, entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, non si è raggiunta una soluzione soddisfacente, su richiesta di qualsiasi Parte si applicano le procedure di cui all'.
Storico versioni
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