AccordoTitolo VI

Art. 55

Cooperazione legislativa

In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione legislativa 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione è fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. La Russia cercherà pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunità. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende ai settori seguenti: diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, legislazione doganale, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-55

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