Accordo›Titolo VII
Art. 57
Cooperazione industriale
In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione industriale
1. Si cerca in particolare di promuovere:
- i contatti commerciali tra operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
- il miglioramento della gestione a livello aziendale;
- il processo di privatizzazione nell'ambito della ristrutturazione economica e il potenziamento del settore privato;
- i tentativi dei settori pubblico e privato di modernizzare l'industria, durante il periodo di transizione verso l'economia di mercato e in condizioni tali da garantire tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
- la riconversione delle industrie belliche;
- la definizione di norme e prassi commerciali adeguate al mercato e il trasferimento del know-how.
2. La cooperazione industriale tiene conto delle priorità individuate dalla Comunità e dalla Russia, e cerca in particolare di creare un contesto favorevole alle imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di favorire la trasparenza per quanto riguarda i mercati e le condizioni delle imprese.
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-57