AccordoTitolo V

Art. 52

In vigore dal 29 mar 1996
1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Russia in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. 2. È garantita la libera circolazione dei capitali tra residenti della Comunità e della Russia sotto forma di investimenti diretti effettuati per società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e di investimenti diretti effettuati in conformità del capitolo II del titolo IV, nonché il trasferimento all'estero di detti investimenti compresi i pagamenti compensativi derivanti da espropri, nazionalizzazioni o misure di effetto equivalente, e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non impediscono alla Russia di applicare restrizioni agli investimenti diretti all'estero effettuati da residenti russi. Le Parti concordano che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, esse si consulteranno sul mantenimento di tali restrizioni, basandosi su tutte le pertinenti considerazioni di natura monetaria, fiscale e finanziaria. 4. Ai trasferimenti connessi ai movimenti di capitali di cui al paragrafo 2 si applica lo stesso tasso di cambio delle transazioni correnti. 5. Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, dopo un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Russia nè rendono più restrittive le intese esistenti. Nondimeno, l'introduzione di restrizioni durante il periodo transitorio di cui alla prima fase del presente paragrafo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 9 del presente articolo. 6. Una volta entrato in vigore il divieto di cui al paragrafo 5 e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra residenti della Comunità e della Russia causino o minaccino di causare serie difficoltà per il funzionamento delle politiche valutarie o monetarie della Comunità e della Russia, la Comunità e la Russia possono prendere misure di salvaguardia rispetto ai movimenti di capitali tra di esse per un periodo non superiore a sei mesi e semprechè tali misure siano strettamente necessarie. 7. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantochè non sarà stata introdotta la piena convertibilità della moneta russa ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) la Russia è autorizzata ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'assunzione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate alla Russia per la concessione di detti crediti e sono permesse dallo statuto della Russia nei confronti del FMI. La Russia applica queste restrizioni in maniera non discriminatoria, al fine di perturbare il meno possibile l'attuazione del presente accordo. La Russia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti. 8. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Russia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. Esse si adoperano in particolare per liberalizzare ulteriormente i movimenti di capitali connessi agli investimenti di portafoglio e ai crediti commerciali, nonché i movimenti di capitali inerenti ai prestiti finanziari e ai crediti concessi da residenti comunitari a residenti russi. Il Consiglio di cooperazione formula opportune raccomandazioni entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 9. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la libertà dei pagamenti correnti e dei movimenti di capitale nonché le condizioni di pagamento.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-52

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