AccordoTitolo VII

Art. 56

In vigore dal 29 mar 1996
1. La Comunità e la Russia promuovono una vasta cooperazione economica per contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, alla creazione di un contesto economico internazionale favorevole e all'integrazione fra la Russia e una più ampia area di cooperazione in Europa. Tale cooperazione rafforzerà e svilupperà i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure delle Parti relative al presente Titolo devono in particolare contribuire all'attuazione delle riforme dei settori economico e sociale e alla ristrutturazione in Russia, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso, anche tenendo pienamente conto delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione riguarda, tra l'altro, i seguenti settori: - sviluppo delle rispettive industrie e dei rispettivi trasporti; - ricerca di nuove fonti di energia e di nuovi mercati; - promozione del progresso tecnologico e scientifico; - promozione di uno sviluppo sostenibile delle risorse umane e sociali nonché dell'occupazione locale; - promozione della cooperazione regionale ai fini di uno sviluppo armonioso e sostenibile. 4. Oltre ad instaurare relazioni di partenariato e di cooperazione fra di esse, le Parti considerano indispensabile mantenere e sviluppare la cooperazione con gli altri Stati europei e con gli altri paesi dell'ex URSS ai fini di uno sviluppo armonioso della regione, cercando in tutti i modi di favorire questo processo. 5. Se del caso, la Comunità può fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto dei regolamenti del Consiglio relativi all'assistenza tecnica a favore dei paesi dell'ex URSS e delle priorità concordate tra le Parti. Si può fornire un sostegno anche ricorrendo agli altri strumenti comunitari disponibili. Le Parti rivolgono particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione con gli altri paesi dell'ex URSS. 6. Le disposizioni del presente Titolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza delle Parti e delle disposizioni specifiche del presente accordo in materia di concorrenza applicabili alle imprese.
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