Art. 57 · Cooperazione industriale
AccordoTitolo VII

Art. 57

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Cooperazione industriale

In vigore dal 29 mar 1996
Cooperazione industriale 1. Si cerca in particolare di promuovere: - i contatti commerciali tra operatori economici, comprese le piccole e medie imprese; - il miglioramento della gestione a livello aziendale; - il processo di privatizzazione nell'ambito della ristrutturazione economica e il potenziamento del settore privato; - i tentativi dei settori pubblico e privato di modernizzare l'industria, durante il periodo di transizione verso l'economia di mercato e in condizioni tali da garantire tutela ambientale e sviluppo sostenibile; - la riconversione delle industrie belliche; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate al mercato e il trasferimento del know-how. 2. La cooperazione industriale tiene conto delle priorità individuate dalla Comunità e dalla Russia, e cerca in particolare di creare un contesto favorevole alle imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di favorire la trasparenza per quanto riguarda i mercati e le condizioni delle imprese.
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