Accordo›Titolo VII
Art. 62
Scienza e tecnologia
In vigore dal 29 mar 1996
Scienza e tecnologia
1. Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione scientifica e tecnologica include:
- scambi di informazioni scientifiche e tecniche;
- attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico;
- attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo.
Le attività di istruzione e/o formazione previste si confermeranno alle disposizioni dell'.
Nello svolgere le attività di tale cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione di armi di distruzione di massa.
3. Tale cooperazione si svolgerà in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-62