Accordo
Art. 46
In vigore dal 29 mar 1996
1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pibblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-46