Accordo

Art. 46

In vigore dal 29 mar 1996
1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pibblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorità ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;164#art-a-46

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